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Cosa dice la Normativa

Approvata il 20 giugno dal Consiglio dei ministri dell’occupazione e delle politiche sociali dell’Unione Europea è stata pubblicata in Gazzetta Europea L 179 del 29 giugno la Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi  dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. La direttiva verrà applicata sui rischi riguardanti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine dai campi elettromagnetici. Nel testo sono presenti nuovi criteri in merito a: •i valori limite di esposizione (VLE), “valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare gli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e l’elettrostimolazione dei tessuti”; • i VLE relativi agli effetti sanitari, “VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare”; • i VLE relativi agli effetti sensoriali, “VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi temporanei delle percezioni sensoriali e a modifiche minori delle funzioni cerebrali”. La direttiva oltre ai valori limite di esposizione definisce i Livelli d’azione, LA, “livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE o, eventualmente, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nella presente direttiva.” Le grandezze fisiche concernenti l’esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell’allegato I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i LA sono riportati negli allegati II e III. Al capo II Obblighi del datore di lavoro si sancisce che la valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione, dovrà  riguardare l’individuazione di: • “a) i VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i LA di cui all’articolo 3 e agli allegati II e III della presente direttiva; • b) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione nel corpo del lavoratore e nello spazio del luogo di lavoro; • c) eventuali effetti biofisici diretti; • d) eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, segnatamente coloro che recano dispositivi medici impiantati attivi o passivi (quali stimolatori cardiaci) o dispositivi medici portati sul corpo (quali le pompe insuliniche) e le lavoratrici incinte; • e) eventuali effetti indiretti; • f) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; • g) informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 8; • h) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature; • i) altre informazioni disponibili pertinenti relative a salute e sicurezza; • j) sorgenti multiple di esposizione; • k) esposizione simultanea a campi di frequenza diversa.”
Tra gli obblighi del datore di lavoro ricadono poi: • l’adozione delle “misure necessarie per garantire che i rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro siano eliminati o ridotti al minimo”; • l’informazione e formazione dei lavoratori; • la consultazione e partecipazione dei lavoratori; • la sorveglianza sanitaria. In merito alla formazione e informazione dei lavoratori l’art. 6 stabilisce che: “Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4 della presente direttiva, con particolare riguardo: • a) alle misure adottate in applicazione della presente direttiva; • b) all’entità e al significato dei VLE e dei LA, nonché ai possibili rischi associati e alle misure preventive adottate; • c) agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione; • d) ai risultati della valutazione, della misurazione o del calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuati a norma dell’articolo 4 della presente direttiva; • e) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute; • f) alla possibilità di sintomi e sensazioni temporanei dovuti a effetti nel sistema nervoso centrale o periferico; • g) alle circostanze alle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria; • h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione; • i) ai lavoratori esposti a rischi particolari di cui all’articolo 4, paragrafo 5, lettera d bis), e all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, della presente direttiva.” Gli Stati membri dovranno recepire le disposizioni di questa direttiva nelle proprie normative nazionali entro il 1° luglio 2016. Al fine di agevolarne l’attuazione, almeno sei mesi prima di tale data, la Commissione europea pubblicherà guide pratiche non vincolanti che dovranno fornire orientamenti e procedure in merito a: • “a) la determinazione dell’esposizione tenendo conto delle norme europee o internazionali appropriate, ivi compresi: •i metodi di calcolo per la valutazione dei VLE; •la media spaziale dei campi elettrici e magnetici esterni; •orientamenti per il trattamento delle incertezze di misurazione e di calcolo; • b) orientamenti per la dimostrazione della conformità in relazione a tipi particolari di esposizione non uniforme in situazioni specifiche, sulla base di una dosimetria consolidata; • c) la descrizione del «metodo del picco ponderato» per i campi di bassa frequenza e della sommatoria dei campi multi-frequenza per i campi di alta frequenza; • d) l’effettuazione della valutazione del rischio e, per quanto possibile, la messa a disposizione di tecniche semplificate, tenendo conto in particolare delle esigenze delle PMI; • e) le misure intese a evitare o ridurre i rischi, incluse misure specifiche di prevenzione, in funzione del livello di esposizione e delle caratteristiche del luogo di lavoro; • f) la definizione di procedure di lavoro documentate nonché di misure specifiche di informazione e di formazione per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici nel corso di attività correlate alla RMI e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a); • g) la valutazione delle esposizioni nella gamma di frequenza compresa tra 100 kHz e 10 MHz qualora si debba tenere conto degli effetti termici e non termici; • h) orientamenti sui controlli medici e sulla sorveglianza sanitaria da fornire da parte del datore di lavoro in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2.” Completano la direttiva quattro allegati: •“Allegato I: Grandezze fisiche concernenti l’esposizione ai campi elettromagnetici; • Allegato II: Effetti non termici: valori limite di esposizione e livelli di azione nella gamma di frequenza compresa tra 0 Hz e 10 MHz; • Allegato III: Effetti termici, valori limite di esposizione e livelli di azione nella gamma di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz; • Allegato IV: Tavola di concordanza (fra la presente direttiva e la direttiva 2004/40/CE)”. Il provvedimento è entrato in vigore il 29 giugno 2013, giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, contestualmente la direttiva 2004/40/CE è abrogata.
Direttiva UE sui Campi Elettro Magnetici 81/08  Scarica il D.Lgs. Completo
Le sorgenti di campi elettromagnetici potenzialmente pericolosi possono essere individuate sia tra le attrezzature utilizzate direttamente in azienda che tra le infrastrutture site nelle immediate vicinanze. Quello che segue è un elenco, ovviamente non esaustivo delle principali fonti. •Elettrodotti •Cabine elettriche •Trasformatori di potenza (sottostazioni elettriche, etc.) •Quadri elettrici e linee elettriche con corrente superiore a 100 A •Motrici di treni, tram e metropolitane •Elettrolisi industriale (zincatura, cromatura, etc.) •Macchine per la saldatura dei metalli ad arco o induzione •Macchine per la saldatura della plastica •Essiccatoi industriali (industria ceramica, etc.) •Forni per la cottura e/o sterilizzazione di alimenti a microonde •Riscaldamento ad induzione (lavorazione dei metalli, etc.) •Stazioni di trasmissione radio-televisiva •Ponti radio •Microcelle di telefonia mobile installate all’interno dei locali (centri commerciali, etc.) •Apparecchi di trasmissione dati wireless con potenza superiore a 20 mW •Metal detector •Sistemi antitaccheggio •Risonanza magnetica •Apparecchi elettromedicali per diatermia •Apparati per magnetoterapia •Apparecchi elettromedicali per radarterapia
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Normativa

Approvata il 20 giugno dal Consiglio dei ministri dell’occupazione e delle politiche sociali dell’Unione Europea è stata pubblicata in Gazzetta Europea L 179 del 29 giugno la Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi  dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. La direttiva verrà applicata sui rischi riguardanti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine dai campi elettromagnetici. Nel testo sono presenti nuovi criteri in merito a: •i valori limite di esposizione (VLE), “valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare gli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e l’elettrostimolazione dei tessuti”; • i VLE relativi agli effetti sanitari, “VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare”; • i VLE relativi agli effetti sensoriali, “VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi temporanei delle percezioni sensoriali e a modifiche minori delle funzioni cerebrali”. La direttiva oltre ai valori limite di esposizione definisce i Livelli d’azione, LA, “livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE o, eventualmente, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nella presente direttiva.” Le grandezze fisiche concernenti l’esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell’allegato I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i LA sono riportati negli allegati II e III. Al capo II Obblighi del datore di lavoro si sancisce che la valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione, dovrà  riguardare l’individuazione di: • “a) i VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i LA di cui all’articolo 3 e agli allegati II e III della presente direttiva; • b) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione nel corpo del lavoratore e nello spazio del luogo di lavoro; • c) eventuali effetti biofisici diretti; • d) eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, segnatamente coloro che recano dispositivi medici impiantati attivi o passivi (quali stimolatori cardiaci) o dispositivi medici portati sul corpo (quali le pompe insuliniche) e le lavoratrici incinte; • e) eventuali effetti indiretti; • f) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; • g) informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 8; • h) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature; • i) altre informazioni disponibili pertinenti relative a salute e sicurezza; • j) sorgenti multiple di esposizione; • k) esposizione simultanea a campi di frequenza diversa.”
Tra gli obblighi del datore di lavoro ricadono poi: • l’adozione delle “misure necessarie per garantire che i rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro siano eliminati o ridotti al minimo”; • l’informazione e formazione dei lavoratori; • la consultazione e partecipazione dei lavoratori; • la sorveglianza sanitaria. In merito alla formazione e informazione dei lavoratori l’art. 6 stabilisce che: “Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4 della presente direttiva, con particolare riguardo: • a) alle misure adottate in applicazione della presente direttiva; • b) all’entità e al significato dei VLE e dei LA, nonché ai possibili rischi associati e alle misure preventive adottate; • c) agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione; • d) ai risultati della valutazione, della misurazione o del calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuati a norma dell’articolo 4 della presente direttiva; • e) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute; • f) alla possibilità di sintomi e sensazioni temporanei dovuti a effetti nel sistema nervoso centrale o periferico; • g) alle circostanze alle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria; • h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione; • i) ai lavoratori esposti a rischi particolari di cui all’articolo 4, paragrafo 5, lettera d bis), e all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, della presente direttiva.” Gli Stati membri dovranno recepire le disposizioni di questa direttiva nelle proprie normative nazionali entro il 1° luglio 2016. Al fine di agevolarne l’attuazione, almeno sei mesi prima di tale data, la Commissione europea pubblicherà guide pratiche non vincolanti che dovranno fornire orientamenti e procedure in merito a: • “a) la determinazione dell’esposizione tenendo conto delle norme europee o internazionali appropriate, ivi compresi: •i metodi di calcolo per la valutazione dei VLE; •la media spaziale dei campi elettrici e magnetici esterni; •orientamenti per il trattamento delle incertezze di misurazione e di calcolo; • b) orientamenti per la dimostrazione della conformità in relazione a tipi particolari di esposizione non uniforme in situazioni specifiche, sulla base di una dosimetria consolidata; • c) la descrizione del «metodo del picco ponderato» per i campi di bassa frequenza e della sommatoria dei campi multi-frequenza per i campi di alta frequenza; • d) l’effettuazione della valutazione del rischio e, per quanto possibile, la messa a disposizione di tecniche semplificate, tenendo conto in particolare delle esigenze delle PMI; • e) le misure intese a evitare o ridurre i rischi, incluse misure specifiche di prevenzione, in funzione del livello di esposizione e delle caratteristiche del luogo di lavoro; • f) la definizione di procedure di lavoro documentate nonché di misure specifiche di informazione e di formazione per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici nel corso di attività correlate alla RMI e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a); • g) la valutazione delle esposizioni nella gamma di frequenza compresa tra 100 kHz e 10 MHz qualora si debba tenere conto degli effetti termici e non termici; • h) orientamenti sui controlli medici e sulla sorveglianza sanitaria da fornire da parte del datore di lavoro in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2.” Completano la direttiva quattro allegati: •“Allegato I: Grandezze fisiche concernenti l’esposizione ai campi elettromagnetici; • Allegato II: Effetti non termici: valori limite di esposizione e livelli di azione nella gamma di frequenza compresa tra 0 Hz e 10 MHz; • Allegato III: Effetti termici, valori limite di esposizione e livelli di azione nella gamma di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz; • Allegato IV: Tavola di concordanza (fra la presente direttiva e la direttiva 2004/40/CE)”. Il provvedimento è entrato in vigore il 29 giugno 2013, giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, contestualmente la direttiva 2004/40/CE è abrogata.