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Cosa dice la Normativa
Approvata il 20 giugno dal Consiglio dei ministri dell’occupazione e
delle politiche sociali dell’Unione Europea è stata pubblicata in
Gazzetta Europea L 179 del 29 giugno la Direttiva 2013/35/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sulle
disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
(ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.
La direttiva verrà applicata sui rischi riguardanti gli effetti biofisici
diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine dai campi
elettromagnetici.
Nel testo sono presenti nuovi criteri in merito a:
•i valori limite di esposizione (VLE), “valori stabiliti sulla base di
considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare gli effetti diretti
acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti
termici e l’elettrostimolazione dei tessuti”;
• i VLE relativi agli effetti sanitari, “VLE al di sopra dei quali i lavoratori
potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il
riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o
muscolare”;
• i VLE relativi agli effetti sensoriali, “VLE al di sopra dei quali i
lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi temporanei delle
percezioni sensoriali e a modifiche minori delle funzioni cerebrali”.
La direttiva oltre ai valori limite di esposizione definisce i Livelli
d’azione, LA, “livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di
dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE o, eventualmente,
per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione
specificate nella presente direttiva.”
Le grandezze fisiche concernenti l’esposizione ai campi
elettromagnetici sono indicate nell’allegato I. I VLE relativi agli effetti
sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i LA sono riportati negli
allegati II e III.
Al capo II Obblighi del datore di lavoro si sancisce che la valutazione
dei rischi e identificazione dell’esposizione, dovrà riguardare
l’individuazione di:
• “a) i VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali
e i LA di cui all’articolo 3 e agli allegati II e III della presente direttiva;
• b) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la
distribuzione nel corpo del lavoratore e nello spazio del luogo di
lavoro;
• c) eventuali effetti biofisici diretti;
• d) eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a
rischi particolari, segnatamente coloro che recano dispositivi medici
impiantati attivi o passivi (quali stimolatori cardiaci) o dispositivi
medici portati sul corpo (quali le pompe insuliniche) e le lavoratrici
incinte;
• e) eventuali effetti indiretti;
• f) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per
ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
• g) informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza
sanitaria di cui all’articolo 8;
• h) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature;
• i) altre informazioni disponibili pertinenti relative a salute e
sicurezza;
• j) sorgenti multiple di esposizione;
• k) esposizione simultanea a campi di frequenza diversa.”
Tra gli obblighi del datore di lavoro ricadono poi:
• l’adozione delle “misure necessarie per garantire che i rischi
derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro siano
eliminati o ridotti al minimo”;
• l’informazione e formazione dei lavoratori;
• la consultazione e partecipazione dei lavoratori;
• la sorveglianza sanitaria.
In merito alla formazione e informazione dei lavoratori l’art. 6
stabilisce che: “Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE,
il datore di lavoro garantisce che i lavoratori che potrebbero essere
esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di
lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la
formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei
rischi di cui all’articolo 4 della presente direttiva, con particolare
riguardo:
• a) alle misure adottate in applicazione della presente direttiva;
• b) all’entità e al significato dei VLE e dei LA, nonché ai possibili rischi
associati e alle misure preventive adottate;
• c) agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione;
• d) ai risultati della valutazione, della misurazione o del calcolo dei
livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuati a norma
dell’articolo 4 della presente direttiva;
• e) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi
dell’esposizione per la salute;
• f) alla possibilità di sintomi e sensazioni temporanei dovuti a effetti
nel sistema nervoso centrale o periferico;
• g) alle circostanze alle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria;
• h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi
derivanti dall’esposizione;
• i) ai lavoratori esposti a rischi particolari di cui all’articolo 4,
paragrafo 5, lettera d bis), e all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, della
presente direttiva.”
Gli Stati membri dovranno recepire le disposizioni di questa direttiva
nelle proprie normative nazionali entro il 1° luglio 2016. Al fine di
agevolarne l’attuazione, almeno sei mesi prima di tale data, la
Commissione europea pubblicherà guide pratiche non vincolanti che
dovranno fornire orientamenti e procedure in merito a:
• “a) la determinazione dell’esposizione tenendo conto delle norme
europee o internazionali appropriate, ivi compresi: •i metodi di
calcolo per la valutazione dei VLE;
•la media spaziale dei campi elettrici e magnetici esterni;
•orientamenti per il trattamento delle incertezze di misurazione e di
calcolo;
• b) orientamenti per la dimostrazione della conformità in relazione a
tipi particolari di esposizione non uniforme in situazioni specifiche,
sulla base di una dosimetria consolidata;
• c) la descrizione del «metodo del picco ponderato» per i campi di
bassa frequenza e della sommatoria dei campi multi-frequenza per i
campi di alta frequenza;
• d) l’effettuazione della valutazione del rischio e, per quanto
possibile, la messa a disposizione di tecniche semplificate, tenendo
conto in particolare delle esigenze delle PMI;
• e) le misure intese a evitare o ridurre i rischi, incluse misure
specifiche di prevenzione, in funzione del livello di esposizione e delle
caratteristiche del luogo di lavoro;
• f) la definizione di procedure di lavoro documentate nonché di
misure specifiche di informazione e di formazione per i lavoratori
esposti a campi elettromagnetici nel corso di attività correlate alla
RMI e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo
1, lettera a);
• g) la valutazione delle esposizioni nella gamma di frequenza
compresa tra 100 kHz e 10 MHz qualora si debba tenere conto degli
effetti termici e non termici;
• h) orientamenti sui controlli medici e sulla sorveglianza sanitaria da
fornire da parte del datore di lavoro in conformità dell’articolo 8,
paragrafo 2.”
Completano la direttiva quattro allegati:
•“Allegato I: Grandezze fisiche concernenti l’esposizione ai campi
elettromagnetici;
• Allegato II: Effetti non termici: valori limite di esposizione e livelli di
azione nella gamma di frequenza compresa tra 0 Hz e 10 MHz;
• Allegato III: Effetti termici, valori limite di esposizione e livelli di
azione nella gamma di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz;
• Allegato IV: Tavola di concordanza (fra la presente direttiva e la
direttiva 2004/40/CE)”.
Il provvedimento è entrato in vigore il 29 giugno 2013, giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,
contestualmente la direttiva 2004/40/CE è abrogata.
Le sorgenti di campi elettromagnetici potenzialmente pericolosi possono
essere individuate sia tra le attrezzature utilizzate direttamente in azienda che
tra le infrastrutture site nelle immediate vicinanze.
Quello che segue è un elenco, ovviamente non esaustivo delle
principali fonti.
•Elettrodotti
•Cabine elettriche
•Trasformatori di potenza (sottostazioni elettriche, etc.)
•Quadri elettrici e linee elettriche con corrente superiore a 100 A
•Motrici di treni, tram e metropolitane
•Elettrolisi industriale (zincatura, cromatura, etc.)
•Macchine per la saldatura dei metalli ad arco o induzione
•Macchine per la saldatura della plastica
•Essiccatoi industriali (industria ceramica, etc.)
•Forni per la cottura e/o sterilizzazione di alimenti a microonde
•Riscaldamento ad induzione (lavorazione dei metalli, etc.)
•Stazioni di trasmissione radio-televisiva
•Ponti radio
•Microcelle di telefonia mobile installate all’interno dei locali (centri
commerciali, etc.)
•Apparecchi di trasmissione dati wireless con potenza superiore a 20
mW
•Metal detector
•Sistemi antitaccheggio
•Risonanza magnetica
•Apparecchi elettromedicali per diatermia
•Apparati per magnetoterapia
•Apparecchi elettromedicali per radarterapia