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I Campi elettromagnetici
Con il termine Radiazioni Non Ionizzanti,
sinteticamente NIR dalle iniziali della omologa
definizione inglese Non-Ionizing Radiation, si
indica genericamente quella parte dello
spettro elettromagnetico il cui meccanismo
primario di interazione con la materia non è
quello della ionizzazione. Lo spettro elettromagnetico viene infatti
tradizionalmente diviso in una sezione ionizzante (Ionizing Radiation o IR),
comprendente raggi X e gamma, dotati di energia sufficiente per ionizzare
direttamente atomi e molecole, e in una non ionizzante (Non Ionizing Radiation
o NIR). Quest’ultima viene a sua volta suddivisa, in funzione della frequenza, in
una sezione ottica (300 GHz - 3x104 THz) e in una non ottica (0 Hz – 300 GHz)
La prima include le radiazioni ultraviolette, la luce visibile e la radiazione
infrarossa.
La seconda, oggetto della presente sezione, comprende le microonde (MW:
microwave), le radiofrequenze (RF: radiofrequency), i campi elettrici e magnetici
a frequenza estremamente bassa (ELF: Extremely Low Frequency), fino ai
campi elettrici e magnetici statici.
I meccanismi di interazione dei campi elettromagnetici con la materia biologica
accertati si traducono sostanzialmente in due effetti fondamentali: induzione
di correnti nei tessuti elettricamente stimolabili, e cessione di energia con
rialzo termico. Tali effetti sono definiti effetti diretti in quanto risultato di
un’interazione diretta dei campi con il corpo umano. Alle frequenze più basse e
fino a circa 1 MHz, prevale l’induzione di correnti elettriche nei tessuti
elettricamente stimolabili, come nervi e muscoli. Con l’aumentare della
frequenza diventa sempre più significativa la cessione di energia nei tessuti
attraverso il rapido movimento oscillatorio di ioni e molecole di acqua, con lo
sviluppo di calore e riscaldamento. A frequenze superiori a circa 10 MHz,
quest’ultimo effetto è l’unico a permanere, e al di sopra di 10 GHz,
l’assorbimento è esclusivamente a carico della cute.
Tali meccanismi sono in grado di determinare gli effetti acuti, che si
manifestano al di sopra di una certa soglia di induzione, nei confronti dei quali
esiste un ampio consenso scientifico e il quadro delle conoscenze consente di
disporre di un “razionale” (cioè una base logico-scientifica) per la definizione di
valori limite di esposizione che contemplino ampi margini di sicurezza tra gli
stessi e le reali soglie di pericolosità.
Oltre agli effetti diretti, esistono anche effetti indiretti. Due sono i meccanismi
di accoppiamento indiretto con i soggetti esposti: correnti di contatto, che si
manifestano quando il corpo umano viene in contatto con un oggetto a
diverso potenziale elettrico e possono indurre effetti quali percezioni dolorose,
contrazioni muscolari, ustioni; accoppiamento del campo elettromagnetico con
dispositivi elettromedicali (compresi stimolatori cardiaci) e altri dispositivi
impiantati o portati dal soggetto esposto. Altri effetti indiretti consistono nel
rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di intensi campi
magnetici statici; nell’innesco di elettrodetonatori ed nel rischio incendio di
materiali infiammabili per scintille provocate dalla presenza dei CEM
nell’ambiente (DLgs.81/2008, art. 209, comma 4, lettera d).
Le principali organizzazioni protezionistiche internazionali hanno sviluppato un
sistema di protezione dai CEM organico e ben fondato. Il riferimento più
autorevole è fornito dai documenti della International Commission on Non
Ionising Radiation Protection (ICNIRP). Per quanto riguarda i campi variabili nel
tempo, l’ICNIRP ha pubblicato nel 1998 delle linee guida per la limitazione
dell’esposizione a campi elettromagnetici con frequenza fino a 300 GHz. Nel
2010 ha pubblicato delle nuove linee guida per i campi variabili tra 1 Hz e 100
kHz mentre ha confermato tramite uno statement la validità dei contenuti
delle linee guida del 1998 per le radiofrequenza e microonde (frequenza
superiore a 100 kHz). Rilevanti sono anche le linee guida, emanate nel 2009,
per la per la limitazione dell’esposizione a campi magnetici statici che
aggiornano quelle precedentemente pubblicate nel 1994.
La filosofia seguita in tutti i documenti consiste nel definire in primo luogo le
grandezze fisiche “dosimetriche” proprie dell’interazione tra i campi e i sistemi
biologici, nei due differenti meccanismi di base diretti precedentemente
descritti.
Nel caso degli effetti termici, tale grandezza di base è costituita dall’entità
dell’assorbimento di energia da parte dei tessuti per unità di massa e di tempo,
ossia il rateo di assorbimento specifico (Specific Absorbtion Rate, SAR),
espresso in watt/chilogrammo (W/kg).
Per quanto riguarda l’induzione di correnti, nelle linee guida del 1998 la
grandezza di base era la densità di corrente indotta, J, definita per la protezione
del Sistema Nervoso Centrale (CNS) nella testa e nel tronco ed espressa in
ampere/metro-quadrato(A/m2), ovvero la quantità di corrente che fluisce
attraverso una sezione unitaria di tessuto. Le nuove linee guida del 2010
hanno introdotto una nuova grandezza dosimetrica, il campo elettrico indotto
in situ, Ei,espresso in V/m, considerato maggiormente rappresentativo degli
effetti in quanto diretto responsabile del meccanismo di elettrostimolazione a
livello cellulare.
Nella pratica le grandezze di base non sono però direttamente misurabili nei
soggetti esposti. Per verificare il rispetto dei limiti di base è necessario
considerare i valori delle grandezze fisiche proprie dei campi elettromagnetici,
direttamente misurabili nell’ambiente. Tali grandezze sono rappresentate dalle
intensità del campo elettrico e del campo magnetico. Alle frequenze
significative per gli effetti termici (al di sopra di 10 MHz) può anche essere
impiegata la densità di potenza, espressa in W/m2. In base a modelli teorici di
interazione bioelettromagnetica, successivamente validati da analisi
sperimentali, vengono calcolati in condizioni di massimo accoppiamento tra i
campi e il corpo esposto, i cosiddetti livelli di riferimento per le grandezze
misurabili, che garantiscano in tutte le circostanze di esposizione il rispetto dei
limiti di base per il SAR e per il campo elettrico in situ. I livelli di riferimento
sono diversi per i lavoratori professionalmente esposti e per la popolazione,
essendo applicati per quest'ultima fattori cautelativi maggiori.
Le linee guida dell'ICNIRP sono assunte quale riferimento tecnico-scientifico
dalla direttiva 2004/40/CE che stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei
lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici nell’intervallo di
frequenze tra 0Hz e 300 GHz. La direttiva 2004/40/CE è infatti articolata in
valori limite di esposizione e valori di azione, i cui valori numerici sono identici,
rispettivamente, alle restrizioni di base e ai livelli di riferimento raccomandati
dall’ICNIRP nelle linee guida del 1998.
A livello nazionale, il riferimento normativo per la sicurezza nei luoghi di lavoro
è il decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza
sul lavoro”. Le disposizioni specifiche in materia di protezione dei lavoratori
dalle esposizioni ai campi elettromagnetici sono contenute nel Capo IV del
Titolo VIII - Agenti fisici – e derivano dal recepimento della direttiva 2004/40/CE,
fissato inizialmente al 30 aprile 2008, e successivamente posticipato dalle
direttive 2008/46/CE e 2012/11/CE.
Il 26 giugno 2013 è stata approvata la nuova DIRETTIVA 2013/35/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle disposizioni minime di
sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) che ha abrogato la direttiva
2004/40/CE a decorrere dal 29 giugno 2013. Gli Stati membri dovranno
conformarsi alla direttiva entro il primo luglio 2016.
In attesa della opportuna riformulazione del Titolo VIII Capo IV del D.lgvo
81/08, ai fini del recepimento della nuova direttiva, resta valido il principio
generale di cui all’art.28 del D.lgvo 81/2008, ribadito relativamente agli agenti
fisici all’art.181, che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi
per la salute e la sicurezza, inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi
elettromagnetici, ed all'attuazione delle appropriate misure di tutela, a
decorrere dal 1 gennaio 2009 (art. 306).
In questo contesto la presente sessione del portale e i dati contenuti nella
banca dati CEM, per quanto suscettibili di perfezionamento ed integrazioni alla
luce della nuova Direttiva, rappresentano comunque un riferimento valido ai
fini della valutazione del rischio prevista dagli artt.28 e 181 del DLgs.81/2008.
Le suddette disposizioni sono specificamente mirate alla protezione dagli
effetti certi (effetti acuti) di tipo diretto ed indiretto che hanno una ricaduta in
termini sanitari (“rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli
effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla
circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da correnti di
contatto”, DLgs.81/2008, art. 206 comma 1).
Coerentemente con gli scopi della direttiva europea, il capo IV del
D.Lgs.81/2008 non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine,
per i quali mancano dati scientifici conclusivi che comprovino un nesso di
causalità, né i rischi conseguenti al contatto con i conduttori in tensione (art.
206, comma 2) questi ultimi già coperti dalle norme per la sicurezza elettrica.
Da notare che la maggior parte degli effetti avversi considerati nel
DLgs.81/2008 compaiono immediatamente (es. aritmie, contrazioni muscolari,
ustioni, malfunzionamento pacemaker e dispositivi elettronici impiantati etc.),
ma alcuni, come la cataratta o la sterilità maschile, essendo la conseguenza di
un meccanismo cumulativo, possono manifestarsi a distanza di tempo.
Ulteriore Rinvio
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea la direttiva 2013/35/UE
del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime
di sicurezza e di salute relative all’esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (campi elettromagnetici).
La 2013/35/UE, che abroga la precedente
direttiva 2004/40/CE, deve essere recepita
dagli stati membri entro il 1° luglio 2016 e
stabilisce che i riferimenti alla direttiva
abrogata si intendono fatti alla 2013/25/UE,
secondo le tavole di concordanza riportate in
allegato IV.
Per quanto riguarda la normativa italiana, l’
esposizione ai campi elettromagnetici è
attualmente disciplinata dal titolo VIII, capo IV
del d.lgs. 81/2008, le cui disposizioni entrano
in vigore alla data fissata per il recepimento
della direttiva 2004/40/CE (ex art. 306 d.lgs.
81/2008). L’abrogazione della 2004/40/CE e
l’entrata in vigore della nuova 2013/35/UE
spostano tale termine al 1° luglio 2016.
La direttiva 2013/35/UE inserisce alcuni
cambiamenti rispetto alla direttiva
precedente, rimandando, per quanto riguarda
la valutazione del rischio, a successive Guide
Pratiche "non vincolanti", che la Commissione
"metterà a disposizione almeno 6 mesi prima
del 1° luglio 2016".
Viene mantenuta comunque l’impostazione di
fondo della precedente direttiva, secondo la
quale il rispetto dei Valori Limite di
Esposizione (VLE) deve essere verificato in
prima battuta sulla base di informazioni
facilmente accessibili; se tali informazioni non
permettono di stabilire con certezza il rispetto
dei VLE allora la valutazione dovrà essere
effettuata sulla base di misurazioni e calcoli.